Che permessi servono per recintare un terreno di proprietà (in autonomia)?

Chi vuole recintare un terreno di proprietà, può farlo in completa autonomia, senza alcun tipo di comunicazione, oppure è necessario richiedere permessi e autorizzazioni per non incorrere in un abuso edilizio?
La legge italiana regolamenta alcune situazioni e, in aggiunta, numerose sentenze dei vari tribunali amministrativi regionali ne delineano ulteriormente i confini applicativi.
Nell’articolo che segue forniremo un quadro legislativo chiaro che stabilisce quando l’installazione di una recinzione rientra nelle attività di edilizia libera, e può essere eseguita anche con il fai da te, e quando invece servono autorizzazioni.
Cosa dice la normativa italiana in merito alle recinzioni?
Ancora nel 2022, i permessi per costruire una recinzione, necessari a delimitare una proprietà privata, variano al variare della tipologia di recinzione che si vuole costruire.
Molto infatti dipende dalla natura della recinzione e dalle sue dimensioni: in alcuni casi può essere necessario richiedere permessi per costruire al Comune, come Scia e Dia ad esempio, ma vi sono alcune situazioni nelle quali recintare una proprietà privata può essere fatto in edilizia libera, ovvero senza la necessità di alcun permesso e di complicata burocrazia.
Stando alle leggi attualmente in vigore, la necessità di ottenere autorizzazioni per costruire una recinzione di una proprietà privata dipende essenzialmente da tre aspetti: la natura del lavoro, le dimensioni della recinzione e la funzione della recinzione che si vuole realizzare.
Per realizzare recinti non vi è alcun obbligo di richiedere permessi al Comune: se l’esigenza è quella di utilizzare una rete in giardino si potrà fare in autonomia, ovviamente nel caso in cui si tratti di recinti per delimitare la propria proprietà privata. Non serviranno permessi o comunicazioni neppure per reti metalliche da recinzione a patto che rispettino la distanza stabilita con il confine e che le recinzioni non modifichino il territorio da un punto di vista edilizio e paesaggistico.
Ciò detto, se i proprietari di due case confinanti vogliono recintare un terreno sui propri confini come devono comportarsi? Se non intervengono opere edili che modificano l’aspetto del paesaggio, sarà sufficiente che ciascuno esegua la posa in opera di una recinzione sulla linea di confine senza l’obbligo di dover rispettare particolari distanze e soprattutto senza costringere il vicino a partecipare alle spese di realizzazione della recinzione stessa. E il vicino, come dovrà comportarsi? Potrà realizzare, rispettando la legge, delle opere sulla medesima linea di demarcazione, rimanendo all’interno della sua proprietà e a filo del confine. La consulenza di un geometra, necessaria per la richiesta di autorizzazioni e la parte progettuale, può tuttavia anche in questo caso per evitare sanzioni.
In caso di vincoli paesaggistici posso recintare?
La legge italiana, in generale, e non soltanto per le recinzioni, tutela quegli immobili e proprietà ubicate in zone di particolare pregio artistico, paesaggistico e storico. Il vincolo paesaggistico ha un duplice obiettivo: preservare il territorio e limitare nuove opere edilizie che possano danneggiarlo.
Anche per recintare, in una zona assoggettata a vincolo, sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione per evitare di compiere un abuso edilizio. Ma fortunatamente, da qualche anno, per le recinzioni la normativa si è parzialmente snellita.
Per interventi nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici è necessaria infatti un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione di competenza con il parere vincolante della Sovrintendenza dei Beni paesaggistici ed ambientali.
Dal 2017 è entrato in vigore tuttavia un decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017) che consente uno snellimento dell’iter burocratico, definendo puntualmente gli interventi per cui è richiesta l’autorizzazione e quelli per i quali è sufficiente un procedimento semplificato.
Tra gli interventi e le opere che non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica rientrano anche le recinzioni. Nel dettaglio: “Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi anti intrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati”.
Alcuni esempi
Come visto, la legge definisce le principali regole per la posa di una recinzione, ma diverse sentenze dei vari Tar regionali entrano nel merito di alcuni aspetti particolari e di dettaglio.
Di seguito, alcuni esempi che chiariscono ad esempio come le recinzioni con rete metallica (link ad articolo) non necessitano di permessi comunali.
Nella sentenza n. 5276/2013 del Tar Lazio Roma si legge che: Le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà”. Le recinzioni metalliche fai da te che non richiedono la costruzione di opere murarie e che non modificano il territorio in modo permanente sono da considerarsi attività di edilizia libera, poiché la loro installazione rientra nel diritto di delimitare la proprietà privata per fini di sicurezza, purché siano rispettati i vincoli paesaggistici.
E quello indicato non è un caso isolato. Esistono moltissime sentenze che ritengono fondati i ricorsi di cittadini che si sono visti sanzionare dai comuni per la recinzione di un terreno di proprietà con rete metallica. Il Tar delle Marche, con sentenza n.325 del 2016, ha stabilito illegittima la richiesta di demolizione di una rete metallica sorretta da pali realizzata senza richiedere una Dia poiché si tratta di un intervento di edilizia libera che rende inutile l’autorizzazione.
Un’altra sentenza, la n. 293 del 2013 del Tar dell’Umbria ha dato ragione al proprietario di un terreno che ha impugnato l’ordinanza del Comune che gli intimava la demolizione di una recinzione con paletti metallici fissati nel suolo, alta complessivamente 1,50 metri e lunga una quarantina. Secondo la sentenza, “La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio […] Non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli”.
La normativa resta comunque molto complessa. In linea generale il consiglio, prima di posare una recinzione fai da te, è sempre quello di rivolgersi ad un tecnico che valuti la specifica situazione. Quando poi le condizioni restano dubbie, la consulenza di un avvocato può chiarire ulteriori aspetti e approfondire il controllo, per evitare di vedersi comminare sanzioni.